DURC, responsabilità solidale del committente e sospensione dei pagamenti
Il DURC non ha valore di certificazione e non esime il committente dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs 276/2003.
È legittima la sospensione dei pagamenti da parte del committente nei confronti dell’appaltatore o del subfornitore che non si trova in regola con il versamento degli oneri retributivi e contributivi.
La responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs 276/2003
L’art. 29 del D. Lgs 276/2003 prevede una responsabilità solidale del committente per “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili”.
Pertanto il committente è legittimato ad opporre all’appaltatore o al subfornitore l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. contestando l’irregolarità dei versamenti degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai dipendenti dell’appaltatore o del subfornitore.
La mancata consegna del DURC e la sospensione dei pagamenti
In tema di eccezione di inadempimento, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione nell’anno 2022 stabilendo che stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale tra committente e appaltatore è legittima l’eccezione del committente ai sensi dell’art. 1460 c.c., perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’impresa appaltatrice e, quindi, dell’esposizione a rischio del committente di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, rischio poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione di detta norma – il Committente stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta appaltatrice.
Il DURC non ha valore di certificazione
Lo Studio Legale Torresi & Associati in più occasioni si è trovato a difendere le imprese committenti chiamate dall’INPS a rispondere in via solidale con l’appaltatore inadempiente con il versamento degli oneri retributivi e contributivi. Sia il Tribunale di Ascoli Piceno, prima, che la Corte d’Appello di Ancona, poi, hanno statuito che il DURC presentato dall’impresa appaltatrice, pur se regolare, non ha valore di certificazione, con la conseguenza che tale documento non salva il committente dalla responsabilità solidale con l’appaltatore ex art. 29 del D. Lgs 276/2003.
Il committente che paga l’appaltatore o il subfornitore, basandosi sul rilascio di un DURC regolare, è comunque solidalmente responsabile in caso di irregolarità dei versamenti degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai dipendenti dell’appaltatore o del subfornitore. Secondo i Giudici, infatti, è onere del Committente accertarsi in concreto del corretto adempimento da parte dell’impresa appaltatrice degli oneri retributivi e contributivi.
Il DURC regolare e la sospensione dei pagamenti
In un’altra occasione, dinanzi al Tribunale di Macerata, gli Avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati hanno sostenuto la legittimità della sospensione dei pagamenti da parte del committente perché, a seguito di un accesso delle forze dell’ordine presso i locali in uso ad un subfornitore, i carabinieri avevano trovato manodopera irregolare atta ad eseguire delle lavorazioni sui materiali forniti. Nonostante il DURC fosse regolare era stato appurata l’esistenza di manodopera irregolare impiegata a condizioni diverse da quelle risultanti dai LUL. La controversia è stata definita con un accordo stragiudiziale nel quale la committente è stata autorizzata a posticipare una parte del corrispettivo a una data successiva allo scadere del biennio successivo alla risoluzione del rapporto; termine entro cui opera la responsabilità solidale del committente.
Conclusioni
In via generale deve considerarsi legittima la sospensione dei pagamenti da parte del committente nel caso in cui non possa essere confermato che l’impresa appaltatrice o il subfornitore abbiano correttamente adempiuto all’obbligo versamento dei oneri previdenziali e contributivi, considerata la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del D. Lgs 276/2003.
Resta comunque consigliato prevedere delle apposite clausole contrattuali che legittimo la committente a sospendere i pagamenti ed indichino i documenti e le informazioni che l’impresa appaltatrice si obbliga a fornire alla committente stessa al fine di consentirle di eseguire tutti i controlli necessari per escludere la responsabilità solidale, considerato che il DURC regolare, secondo la giurisprudenza, non è di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità del committente.