La società dura fino all’anno 2100 ? Il recesso del socio è illegittimo
Nelle società di capitali, la durata della società che eccede la vita naturale del socio non legittima il diritto di recesso
In diritto societario è tema dibattuto in dottrina e giurisprudenza l’applicabilità dell’art. 2285 c.c. alle società di capitali.
L’art. 2285 c.c. recita: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”.
Il principio di diritto
Non si tratta solo di decidere se applicare un articolo previsto nella disciplina delle società di persone alle società di capitali, bensì di applicare un principio generale che risponde ad un’esigenza che trascende le regole proprie del singolo istituto.
Il principio è quello secondo cui non è ammissibile che un soggetto di diritto possa essere vincolato a tempo indeterminato da un contratto (di durata).
L’applicazione di questo principio riemerge anche nelll’art. 1279 c.c., a mente del quale: “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti”.
Il recesso nelle SpA e nelle S.r.l.
Proprio in applicazione di questo principio gli artt. 2437 e 2473 3 c.c. – che regolano rispettivamente il recesso nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata – prevedono il diritto del socio di recedere dalla società se questa è contratta a tempo indeterminato.
Quel su cui si interrogano sia la dottrina che la giurisprudenza è se la previsione dell’art. 2285 c.c. “…o per tutta la vita di uno dei soci” costituisca espressione dello stesso principio o trovi altra giustificazione circoscritta alla disciplina delle sole società di persone.
La Giurisprudenza
Ebbene, in una recente sentenza in cui la durata della società era fissata al 2100, il Tribunale di Milano ribadendo il proprio precedente orientamento si è così espresso: “ da un lato, l’art. 2437 c.c. così come l’art. 2473 c.c. non prevedendo – a differenza dell’art. 2285 c.c. in tema di società di persone – il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell’art. 2285 c.c. alle società di capitali; d’altro lato, non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come “eccessivamente lunghe”, dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria”.
Questo sembra essere l’orientamento prevalente, condiviso anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
Precedenti orientamenti giurisprudenziali hanno invece esteso alle società di capitali il diritto di recesso del socio nelle ipotesi in cui la durata della società eccedeva la normale aspettativa di vita dell’uomo, ciò è avvenuto con l’intento di inibire l’intento elusivo (abuso del diritto) di prevedere una durata societaria tanto lunga da rendere in definitiva il contratto a tempo indeterminato ed impossibile per il socio esercitare il diritto di recesso per tutta la sua vita.
La ratio alla base della diversa disciplina del recesso nelle società di persone e di capitali
La tesi che nega di estendere il diritto di recesso del socio nel caso di durata della società superiore alla durata della vita umana alle società di capitali, è stata da ultimo confermata dalla Cassazione nel 2020 allorquando la Suprema Corte ha stabilito: “È escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'”intuitus personae”, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili”.
La Cassazione pare aver rinvenuto nella regola della responsabilità illimitata dei soci delle società di persone la ratio legis che giustifica il diritto di recesso anche nel caso in cui la società sia contratta per tutta la vita del socio. Meglio, la Cassazione pare giustificare che la mancata previsione del diritto di recesso del socio di società di capitali nel caso di durata della società che eccede la norma aspettativa di vita, sia dipesa dal fatto che questo tipo di società prevede una responsabilità patrimoniale limitata del socio, con la conseguenza che la sua fuoriuscita, obbligando la società a liquidare la relativa partecipazione, costituirebbe un possibile depauperamento del patrimonio sociale (in generale e non solo del capitale sociale) posto a tutela dei creditori. Cosa che al contrario non avverrebbe nelle società di persone.
Occorre precisare che la fuoriuscita del socio di società di persone determinerebbe, allo stesso modo di quanto avviene nelle società di capitali, l’obbligo di liquidazione della partecipazione sociale, ma l’art. 2290 c.c. (applicabile a tutte le società di persone) prevede che i soci uscenti continuino a rispondere delle obbligazioni sociali contratte dalla società fino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, con la conseguenza che i creditori, vedrebbero in sostanza (salvo il beneficium ordinis nelle s.s. e il beneficium excussionis nelle s.n.c. e s.a.p.a.) meramente trasalto dal patrimonio sociale a quello personale del socio un importo sul quale fonderebbero un affidamento al soddisfacimento dei loro crediti.
E se la società durasse fino all’anno 12.100 ?
Caso vuole che in entrambe le sentenze in commento la durata della società fosse stabilità fino al 2100. Secondo la giurisprudenza in commento quanto deciso dovrebbe applicarsi in tutte le ipotesi in cui una durata seppur lunga sia comunque stabilita, pertanto anche nell’ipotesi di durata della società fissata fino all’anno 12100.
Ma in tal caso il dubbio sulla legittimità o meno di esercitare il diritto di recesso del socio riaffiora perché non può negarsi che la società sia di fatto costituita a tempo indeterminato.