La gestione della società al verificarsi di una causa di scioglimento
La gestione corretta della società al momento del verificarsi di una causa di scioglimento. Cosa deve fare l’amministratore per non incorrere in responsabilità?
Gli artt. 2485 e 2486 c.c.
Gli amministratori hanno in primis il dovere di accertare “senza indugio” il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. altrimenti incorrono in responsabilità anche per il solo fatto di aver accertato la causa di scioglimento in ritardo. Tale dovere fa capo a tutti gli amministratori compresi i consiglieri privi di deleghe in virtù del loro dovere di agire informati.
In ogni caso, al momento in cui si verifica la causa di scioglimento della società, anche se non formalmente accertata, gli amministratori conservano il potere di gestire la società. Tale potere di gestione, però, deve essere esercitato “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”, come dispone l’art. 2486 c.c.
L’art. 2486 c.c. attribuisce pertanto un dovere agli amministratori della società a responsabilità limitata di operare dirigendo le scelte verso la conservazione del patrimonio sociale in vista della liquidazione del patrimonio aziendale, come se l’oggetto sociale subisse una modificazione.
Nell’ambito del diritto societario, il mancato rispetto del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio della società è fonte di responsabilità per gli amministratori e i membri del collegio sindaclae e di risarcimento danni, il cui ammontare è disciplinato dall’ultimo comma dell’art. 2486 c.c. introdotto con la riforma del codice della crisi d’impresa.
La decisione del Tribunale di Milano
Le Sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese di Milano con la sentenza dello scorso febbraio 2020 hanno condannato l’amministratore di una società a responsabilità limitata al risarcimento di una somma di denaro, per aver proseguito l’attività economica tipica della società, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento.
In presenza di una causa di scioglimento della società, anche l’acquisto di materie prime tipiche per l’attività societaria è stato considerato assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, con conseguenti effetti pregiudizievoli per la società stessa e i creditori.
La sentenza si rileva interessante sotto due profili:
- accertata in sede di bilancio una perdita tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, il Giudice l’ha suddivisa in 12 mensilità, al fine di determinare il periodo dell’anno in cui si sarebbe verificata la causa di scioglimento. A partire da tale data, la normale prosecuzione dell’attività societaria sarebbe avvenuta in violazione del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente calcolo dell’importo dovuto a titolo di risarcimento danni;
- dalla somma indicata come danno da aggravamento del patrimonio sociale in violazione del dovere di conservazione, il giudice ha comunque sottratto in via equitativa un importo parti alle spese di ordinaria amministrazione previste per il periodo di liquidazione, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2486 c.c.; comma non applicabile alla fattispecie concreta perché non ancora entrato in vigore.
La continuità aziendale e il verificarsi di una causa di scioglimento
La decisione del Tribunale deve essere analizzata alla luce della fattispecie concreta. Infatti seppur appare formalista l’atteggiamento del Tribunale, così non è.
In numerose altre occasioni, lo stesso Tribunale e collegio giudicante si sono espressi in favore di scelte volte a ritardare la liquidazione, escludendo così la responsabilità dell’amministratore. Ciò è avvenuto quando l’attività di gestione, con un giudizio di prognosi postuma, avrebbe costituito un vantaggio per la liquidazione della società, come nel caso in cui l’amministratore aveva ricercato partner strategici cui cedere in tutto o in parte l’azienda, prima di convocare l’assemblea per la messa in liquidazione della società.
Pertanto pur se il codice civile prevede un radicale mutamento della gestione societaria al momento del verificarsi di una causa di scioglimento, ciò non collide con il comportamento dell’amministratore che agisce correttamente in vista della prossima liquidazione, ad esempio evadendo ordini in corso per non essere la società soggetta ad azioni di risarcimento danni che aggraverebbero la liquidazione del patrimonio aziendale.
La valutazione della condotta dell’amministratore dovrà essere condotta caso per caso e tenere conto della c.d. Business Judgment Rule.