L’amministratore di società assunto come dipendente
La qualifica di amministratore di una società di capitali è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma …
La Giurisprudenza è unanime nell’affermare che in linea di principio è configurabile un rapporto di lavoro tra l’amministratore di una società e la società stessa.
Ovviamente deve esistere in concreto il presupposto della subordinazione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo della società.
Le plurime manifestazioni dell’organo amministrativo
Il tema affrontato interessa il diritto societario perchè quando si parla di organo amministrativo di una società di capitali si fa riferimento ad una pluralità di differenti manifestazioni del potere gestorio.
In tema di società a responsabilità limitata, ad esempio, confluiscono i sistemi di amministrazione tipici delle società di persone e delle società per azioni (tralasciano i sistemi alternativi di amministrazione e controllo).
Una società a responsabilità limitata può essere amministrata da un consiglio di amministrazione, amministratori delegati, comitati esecutivi, da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori che operano disgiuntamente e/o congiuntamente.
Ai fini del tema qui affrontato è evidente che il confine tra compatibilità o incompatibilità del rapporto di lavoro sarà determinato anche dalle diverse e molteplici forme in cui si esercita il potere gestorio all’interno della società.
Alcune ipotesi
È oramai orientamento consolidato in giurisprudenza che le figure del presidente del consiglio di amministrazione (rappresentante legale della società) e dell’amministratore unico di una società sono incompatibili con quella di dipendente della società stessa perché la stessa persona si troverebbe ad essere subordinata al potere di direzione e controllo di se stessa.
Un’analisi caso per caso invece dovrà essere affrontata nelle altre ipotesi di esercizio del potere gestore perché ad esempio il consigliere privo di deleghe potrà assumere la veste di dipendente della società in quanto chi esercita il potere di controllo e di gestione è il consiglio di amministrazione. Tale duplice veste di amministrare privo di deleghe e dipendente avrà sicuramente riflessi importanti in tema di dovere di agire informati del singolo consigliere e, conseguentemente, costituirà un elemento di sfavore nella valutazione della sua responsabilità per il compimento di operazioni che abbiano causato un danno alla società.
Analogamente, seppure con maggiori difficoltà interpretative, l’amministratore delegato potrà essere anche dipendente della società a condizione che le mansioni svolte in qualità di dipendente non abbiano ad oggetto le deleghe di potere attribuitegli.
Certo è che nei fatti tale distinzione potrebbe rilevarsi solo formale, se non altro perché è difficile presumere che le competenze di un soggetto possano esplicarsi in settori differenti tra loro all’interno della medesima impresa.
In ipotesi di gestione affidata in via congiunta a più amministratori potrebbero farsi le stesse riflessioni fatte per il consigliere privo di deleghe, anche se la mancanza di un consiglio di amministrazione con le sue formalità, il concreto esercizio del potere gestorio e lo svolgimento delle mansioni, potrebbero rivelare una realtà differente da quella dipinta sulla carta.
Informazioni come il numero degli amministratori, le mansioni svolte, i rapporti con i terzi e, in generale, la gestione societaria potrebbero rilevare l’assenza del necessario presupposto della subordinazione e del controllo sull’attività del lavoratore dipendente da parte di un effettivo “superiore” munito di poteri di supremazia gerarchica.
Infine, nell’ipotesi di gestione della società da parte di più amministratori con poteri disgiunti potrebbe avere senso discutere delle modalità di esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche se sarà difficile superare l’eccezione di nullità del rapporto di lavoro svolto dall’amministratore che ha il potere di agire disgiuntamente ed indipendentemente dagli altri.
Il presupposto della subordinazione
L’indagine pertanto dovrà essere rivolta ad accertare, caso per caso, che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili a una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore.
Colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato dovrà provare in modo certo l’elemento tipico qualificante di esso: la subordinazione, cioè l’assoggettamento della persona al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 28 giugno 2004, n. 11978; id. 13 giugno 1996 n. 5418; 6 marzo 1987 n. 2386; 5 dicembre 1986, n. 7228; 11 ottobre 1984 n. 5097).
Quali conseguenze
Gli effetti derivanti dall’accertata incompatibilità potranno ripercuotersi in ambiti diversi, nei confronti di vari soggetti e a diverso titolo.
Ad esempio il dipendente-amministratore non avrà diritto a percepire la retribuzione e dovrà restituire alla società gli importi nel frattempo ricevuti.
Le contribuzioni versate si potrebbero rivelare non dovute e il diritto del dipendente-amministratore a ripeterle dall’istituto previdenziale sarebbe soggetto ad un termine di prescrizione, con il rischio non solo di vedere sfumati anni di versamenti contributivi, ma persino il diritto di ripeterli.
D’altro canto la società si troverebbe ad accollarsi le conseguenze in tema di sanzioni per la conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.
Il tutto costituirebbe fonte di sanzioni amministrative e, dunque, di responsabilità personale dei membri dell’organo amministrativo per mala gestio, con conseguente facoltà per gli altri soci di agire per ottenere la loro revoca in via cautelare e poi esperire l’azione risarcitoria.
Non potrebbero sottrarsi a responsabilità neppure i membri di un eventuale organo di controllo per omessa vigilanza e per gli stessi motivi potrebbe evidenziarsi una responsabilità del revisore legale.