DURC REGOLARE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE – ART. 29 D. LGS 276/2003

DURC REGOLARE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE – ART. 29 D. LGS 276/2003


Case History Description

Il valore del DURC e la responsabilità solidale del committente ex art. 29 del D. Lgs 276/2003

Lo Studio Legale Torresi & Associati ha difeso in più occasioni le imprese committenti chiamate dall’INPS a rispondere in via solidale con l’appaltatore inadempiente.

Sia il Tribunale di Ascoli Piceno, prima, che la Corte d’Appello di Ancona, poi, hanno confermato che il DURC presentato dall’impresa appaltatrice, pur se regolare, non ha valore di certificazione, con la conseguenza che tale documento non salva il committente dalla responsabilità solidale con l’appaltatore ex art. 29 del D. Lgs 276/2003.

Pertanto, il committente che paga l’appaltatore o il subfornitore, basandosi sul rilascio di un DURC regolare, è comunque solidalmente responsabile in caso di irregolarità dei versamenti degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai dipendenti dell’appaltatore o del subfornitore. Secondo i Giudici, infatti, è onere del Committente accertarsi in concreto il corretto adempimento da parte dell’impresa degli oneri retributivi e contributivi.

In un’altra occasione, dinanzi al Tribunale di Macerata gli Avvocati dello Studio Legale Torresi & Associati hanno sostenuto la legittimità della sospensione dei pagamenti da parte del committente perché, a seguito di un accesso delle forze dell’ordine presso i locali in uso ad un subfornitore, i carabinieri avevano trovato manodopera irregolare atta ad eseguire delle lavorazioni sui materiali forniti. Nonostante il DURC fosse regolare era stato appurata l’esistenza di manodopera irregolare, ovvero impiegata a condizioni diverse da quelle risultanti dai LUL. La controversia è stata chiusa autorizzando la committente a posticipare una parte del corrispettivo alla data successiva allo scadere del biennio successivo alla risoluzione del rapporto.