Il Tribunale di Macerata ha condannato per lite temeraria il proprietario per aver impedito l’accesso al proprio terreno, necessario per eseguire i lavori di ristrutturazione del condominio.
L’art. 843 del Codice Civile e il ricorso cautelare
L’art. 843 c.c. riconosce a chi abbia la necessità di costruire o riparare un muro o altra opera di sua proprietà il diritto di accedere e stazionare sul fondo del vicino – eventualmente anche di occuparlo con materiali – per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori.
Nel caso in cui il vicino rifiuti il consenso all’accesso, chi ha necessità di eseguire le opere e non abbia soluzioni alternative meno gravose per il vicino, può invocare il diritto di cui all’art. 843 cod. civ., ricorrendo in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ove abbia il fondato timore che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Il caso
Ricorrendo tutte le condizioni previste dagli articoli testé citati, lo Studio Torresi ha assistito un condominio della provincia di Macerata che, dovendo eseguire riparazioni indifferibili post sisma, peraltro autorizzate dal Comune ed ammesse ai contributi per la ricostruzione, aveva ripetutamente ma inutilmente tentato di ottenere il permesso in via stragiudiziale, ricevendo dal proprietario del fondo vicino rifiuti ingiustificati e tesi unicamente a lucrare in via preventiva sull’indennità prevista dall’art. 843 c.c.
Introdotto il relativo procedimento d’urgenza e instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Macerata ha preso atto della sussistenza del requisito della necessità e dell’urgenza ed ha tenuto conto del fatto che il resistente aveva lamentato che l’indebita occupazione del proprio fondo, a suo dire già avvenuta.
In detta ultima eccezione, contraddetta dalla documentazione fotografica, il giudice ha ravvisato una difesa defatigatoria, palesata altresì dalle missive scambiate in via stragiudiziale tra le parti dove il resistente aveva manifestato l’intento di lucrare in via preventiva sul permesso all’accesso.
Il provvedimento del Tribunale di Macerata e la condanna per lite temeraria
Nel precisare che l’indennizzo non è sempre dovuto quando si esercita l’ingerenza sul fondo altrui, il Giudice ha concesso in via d’urgenza l’autorizzazione, condannando il resistente alla rifusione delle spese di procedura ed al risarcimento dei danni per lite temeraria, ravvisando nell’opposizione gli estremi di una vistosa malafede.